Consiglio per gli Affari Economici Parrocchiale
nel codice di diritto Canonico
Can. 532 – Il parroco rappresenta la parrocchia, a norma del diritto, in tutti i negozi giuridici; curi che i beni della parrocchia siano amministrati a norme dei cann. 1281-1288
Can. 537 – In ogni parrocchia vi sia il consiglio per gli affari economici che è retto, oltre che dal diritto universale, dalle norme date dal Vescovo diocesano; in esso i fedeli, scelti secondo le medesime norme, aiutino il parroco nell’amministrazione dei beni della parrocchia, fermo restando il disposto del can. 532.
Can. 1282 – Tutti coloro, sia chierici sia laici, che a titolo legittimo hanno parte nell’amministrazione dei beni ecclesiastici, sono tenuti ad adempiere i loro compiti in nome della Chiesa, a norma del diritto.
Can. 1284 – § 1. Tutti gli amministratori sono tenuti ad attendere alle loro funzioni con la diligenza di un buon padre di famiglia.
§ 2. Devono pertanto:
1° vigilare affinché i beni affidati alla loro cura in qualsiasi modo non vadano distrutti o subiscano danneggiamenti, stipulando allo scopo, se necessario, contratti di assicurazione;
2° curare che sia messa al sicuro la proprietà dei beni ecclesiastici in modi validi civilmente;
3° osservare le disposizioni canoniche e civili o quelle imposte dal fondatore o dal donatore o dalla legittima autorità e badare soprattutto che dall’inosservanza delle leggi civili non derivi danno alla Chiesa.
4° esigere accuratamente e a tempo debito i redditi dei beni e i proventi, conservandoli poi in modo sicuro dopo la riscossione ed impiegandoli secondo le intenzioni del fondatore o le norme legittime;
5° pagare nel tempo stabilito gli interessi dovuti a causa di un mutuo o d’ipoteca e curare opportunamente la restituzione dello stesso capitale.
6° impiegare, con il consenso dell’Ordinario, il denaro eccedente le spese e che si possa essere collocato utilmente, per le finalità della Chiesa o dell’istituto;
7° tenere bene in ordine i libri delle entrate e delle uscite;
8° redigere il rendiconto amministrativo al termine di ogni anno;
9° catalogare adeguatamente documenti e strumenti, sui quali si fondano i diritti della Chiesa o dell’istituto circa i beni, conservandoli in un archivio conveniente ed idoneo; depositare poi gli originali, ove si possa fare comodamente, nell’archivio delle curia.
§ 3. Si raccomanda vivamente agli amministratori di redigere ogni anno il preventivo delle entrate e delle uscite; si lascia poi al diritto particolare imporlo e determinarne le modalità di presentazione.
Can. 1286 – Gli amministratori dei beni:
1° osservino accuratamente, nell’affidare i lavori, anche le leggi civili relative al lavoro e alla vita sociale, secondo i principi dati dalla Chiesa;
2° retribuiscano con giustizia e onestà i lavoratori dipendenti, così che essi siano in grado di provvedere convenientemente alle necessità proprie e dei loro familiari.
Norme della C.E.I.
Istruzione in materia amministrativa della Conferenza Episcopale Italiana, l° aprile 1992, nn. 85-86.
1° – Obbligatorietà del Consiglio. In ogni parrocchia deve necessariamente esistere il Consiglio parrocchiale per gli affari economici… “retto, oltre che dal diritto universale, dalle norme date dal Vescovo diocesano: in esso i fedeli, scelti secondo le medesime norme, aiutino il parroco nell’amministrazione dei beni della parrocchia, fermo restando il disposto del can. 532” (can. 537) (n. 85,1).
2° – Il Regolamento. Le norme date dal Vescovo, di cui parla il canone, 269 possono utilmente consistere in un “Regolamento del Consiglio parrocchiale per gli affari economici” da adottarsi in tutte le parrocchie. In esso si devono prevedere disposizioni circa la natura, le finalità, la composizione, i compiti, ecc. del Consiglio per gli affari economici (n. 85,2).
3° – Carattere ecclesiale del Consiglio e scelta dei membri per il servizio da prestare. E da sottolineare il carattere ecclesiale del Consiglio per gli affari economici.
A norma del can. 1282 55. e in analogia con i cann. 493-494, relativi al Consiglio diocesano per gli affari economici, i principali compiti attribuiti al Consiglio parrocchiale sono in particolare:
1° – Adempiere il proprio ufficio “nomine Ecclesiae” (can. 1282).
2° – Prestare giuramento, prima di assumere l’ufficio, di assolverlo “bene et fideliter” (can. 1283, 1~).
3° – Redigere l’inventano dei beni parrocchiali (can. 1283, 20).
4° – Determinare i criteri generali, a cui deve ispirarsi l’amministrazione dei beni (can. 494, § 3).
5° – Predisporre ogni anno, secondo le indicazioni del Vescovo diocesano, il bilancio di previsione dei proventi e delle spese in ordine all’amministrazione generale della parrocchia (can. 493).
6° – Approvare a fine d’anno il bilancio delle entrate e delle uscite effettive, da presentare all’Ordinario del luogo (cann. 494, § 4, e 1287, § I).
7° – Affiancare il parroco relativamente agli atti di maggiore impegno finanziario e nelle decisioni relative agli atti di amministrazione straordinaria (cann. 1277, 1281, § 2).
8° – Promuovere le iniziative perché la comunità parrocchiale contribuisca alle necessità della parrocchia e a quelle della intera Chiesa (cfr. cann. 222, § 1, 1260, 1262).
Quando il parroco si propone di compiere atti di amministrazione che richiedono l’autorizzazione dell’Ordinario diocesano o della Santa Sede, è necessario che alleghi alla domanda il parere motivato del Consiglio per gli affari economici.
2. La composizione e la durata (can. 537)
Saranno regolate dal diritto universale e dalle norme dettate dal Vescovo diocesano.
1° – Relativamente alla composizione del Consiglio parrocchiale per gi affari economici, sarà osservato per analogia il can. 492:
– Il Consiglio è presieduto dal parroco nella sua qualità di rappresentante giuridico della parrocchia: in senso proprio, tuttavia, egli non fa parte del Consiglio.
– E composto di almeno tre fedeli: chierici, religiosi, laici, preferendo soprattutto questi ultimi (Communicationes, a. 1973, p. 229): sarà opportuno inserirvi anche gli eventuali vicari parrocchiali.
– I medesimi devono essere molto esperti in economia e in diritto civile, poiché si tratta di un organo essenzialmente tecnico: se non lo fossero come può accadere in parrocchie piuttosto piccole, converrà assicurarsi, quando è necessario, l’intervento o il consiglio di una persona competente.
– Devono essere similmente di provata rettitudine morale e solleciti degl’interessi della parrocchia.
La nomina dei Consiglieri spetta per sé al parroco, che, ovviamente, sentirà a tal riguardo il Consiglio pastorale parrocchiale e altre persone di fiducia, avendo poi cura di comunicarne i nomi alla Curia diocesana.
3° – La funzione del Consiglio per gli affari economici è di assistere il parroco nella sua attività amministrativa. La sua funzione è per sé consultiva, come quella del Consiglio pastorale, né è vincolante per il parroco, ma gli è di grande aiuto. Tuttavia ai sensi del can. 127, § 2, egli non si discosterà dal parere espressogli, specialmente se sia stato unanime. E superfluo ricordare che l’intervento del Consiglio per gli affari economici è previsto, non per controllare l’operato del parroco, ma per concorrere ad una gestione amministrativa e pastorale più ordinata ed efficace della parrocchia..
I membri del Consiglio per gli affari economici devono essere scelti in base alla loro competenza, per analogia a quanto è stabilito per il Consiglio per gli affari economici della diocesi (cfr. can. 492, § 1). Essi però sono anzitutto fedeli (christi fideles”), chiamati a un servizio da svolgere non in base a criteri puramente tecnici ed economici, ma in riferimento a principi di ordine specificamente ecclesiale, primo fra tutti quello dei fini propri dei beni temporali della Chiesa (“ordinare il culto divino, provvedere a un onesto sostentamento del Clero e degli altri ministri, esercitare opere di apostolato sacro e di carità, specialmente a servizio dei poveri”: can. 1254, § 2) (n. 85,3).
4° – Funzione del Consiglio Quanto al rapporto con il parroco, il can. 537 dispone che nel Consiglio parrocchiale per gli affari economici i fedeli “aiutino il parroco nell’amministrazione dei beni della parrocchia, fermo restando il disposto del can. 532”, che, come si è visto, stabilisce la personale responsabilità del parroco in quanto legale rappresentante e amministratore. Di conseguenza il Consiglio parrocchiale per gli affari economici non può sostituirsi al parroco o essere considerato un vero e proprio ‘consiglio di amministrazione” della parrocchia. La sua funzione è, invece, di “collaborazione col parroco, amministratore della parrocchia” (n. 86,3).
5° – Il parere del Consiglio. Il parroco non dovrebbe discostarsi dal parere del Consiglio parrocchiale per gli affari economici se non per gravi motivi. Da parte sua, il Vescovo può richiedere, come previa condizione al rilascio delle varie autorizzazioni canoniche di cui il parroco ha bisogno, per porre atti di amministrazione straordinaria relativi alla parrocchia, il parere favorevole del Consiglio parrocchiale per gli affari economici (n. 86,3).
6° – La responsabilità di tutti i fedeli, specialmente dei laici. “Fermo restando la particolare responsabilità del Vescovo e del parroco, tutti i fedeli, ma soprattutto i laici, sono chiamati a mettere a disposizione la loro competenza e il loro senso ecclesiale, collaborando disinteressatamente ai diversi livelli dell’amministrazione ecclesiastica, particolarmente negli organismi previsti dalla rinnovata legislazione canonica (Consiglio diocesano per gli affari economici, consigli parrocchiali per gli affari economici, consigli di amministrazione dei diversi enti ecclesiastici, uffici amministrativi delle Curie, ecc.) e aiutando le molteplici iniziative di bene a svilupparsi in modo ordinato, coniugando la carità ardimentosa con la competenza e la prudenza (CEI, Sovvenire alle necessità della Chiesa, 16) (n. 86,4).